, 13/2022, p. 28. In particolare, viene – condivisibilmente – rilevato come l’assenza di una norma definitoria rechi ulteriore detrimento alle esigenze di determinatezza e rimproverabilità, da sempre particolarmente avvertite in materia di reati contro il patrimonio culturale. Peraltro, è appena il caso di evidenziare come l’introduzione di una definizione https://zanybookmarks.com/story18590926/la-gu%C3%ADa-m%C3%A1s-grande-para-reati-di-prostituzione-minorile