Preterintenzionale: quando colui che uccide non vuole la morte della persona ma voleva, ad esempio, procurarle soltanto delle lesioni. Tuttavia, la vittima ha comunque trovato la morte. Se è ben vero che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice di cui all'art. 579 cod. pen., intendeva tutelare la vita https://bookmarkahref.com/story18494918/poco-conocidos-hechos-sobre-reato-di-bancarotta-fraudolenta