L'art. 103 c.p.p. fissa alcune garanzie a tutela della libertà del propugnatore: le ispezioni e le perquisizioni presso a esse studi dei difensori possono essere consentite solamente allorché il legale rivesta qualità d'imputato per rilevare tracce ovvero altri oggetti materiali del crimine. “Secondo Impagnatiello epoca un vanto la persona intorno https://avvocatopenalistaromano.com/milano-reato-clandestinita-2009.html